Residenza atipica per Pensionati a San Marino

In breve: cos’è e a chi si rivolge

La residenza atipica per pensionati è una forma speciale di residenza introdotta a San Marino per attrarre pensionati di elevato profilo provenienti dall’Unione Europea, dalla Svizzera e da altri paesi individuati dal Congresso di Stato.

Chi la ottiene beneficia di un regime fiscale agevolato: una flat tax del 6% (o del 3% per ex dirigenti di Organismi Internazionali) sui redditi da pensione, per un periodo di 10 anni rinnovabile. Non è necessario acquistare un immobile — basta anche un contratto di locazione.

Flat tax al 6% sui redditi da pensione per chi si trasferisce nella Serenissima Repubblica. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Art. 16-quater L.118/2010 · Aggiornato giugno 2025


6% Flat tax sulla pensione · 3% Per ex dirigenti OI · 249 Posti all’anno · 120 gg Tempi di decisione


Requisiti per presentare domanda

Chi può fare richiesta

  • Pensionati provenienti da paesi dell’Unione Europea, dalla Svizzera o da paesi individuati con apposito regolamento del Congresso di Stato
  • Non devono aver mai risieduto a San Marino, oppure non devono aver ancora consolidato la propria residenza anagrafica nel territorio sammarinese
  • Non devono incorrere nelle cause ostative dell’Art. 17 (condanne penali, procedimenti pendenti, motivi di sicurezza)

Requisiti economici (aggiornati con Legge 28 aprile 2025 n.64)

  • Reddito annuo lordo dimostrabile: non inferiore a €120.000
  • Patrimonio mobiliare: non inferiore a €300.000, detenuto nel sistema bancario sammarinese e dimostrabile per tutta la durata della residenza

Nota: il patrimonio deve essere depositato presso una banca sammarinese. È inoltre richiesta l’apertura di un conto corrente presso un istituto di credito della Repubblica di San Marino.

Requisito di alloggio

È necessario disporre di un alloggio a San Marino, che può essere:

  • In proprietà: con contratto preliminare d’acquisto (sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza)
  • In affitto: con contratto preliminare di locazione (anch’esso condizionato alla concessione)

Attenzione: non sono ammesse istanze che hanno come elemento di radicamento la condivisione della stessa unità abitativa fra soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare o non legati da rapporti assimilabili a convivenza more uxorio.

Il vantaggio fiscale

Aliquota ordinaria: 6%

Sui redditi da pensione si applica un’imposta sostitutiva del 6% dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche. L’aliquota si applica indipendentemente dal fatto che:

  • esista tra il paese d’origine e San Marino un trattato contro le doppie imposizioni
  • il paese d’origine operi una ritenuta alla fonte sulla pensione

L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte generali sui redditi. Non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

Aliquota super-agevolata: 3%

Per i pensionati che hanno ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e che abbiano un reddito annuo dimostrabile non inferiore a €100.000 lordi, l’aliquota si riduce al 3%.

Esempio concreto: un ex funzionario ONU con una pensione di €130.000 lordi annui pagherebbe a San Marino solo €3.900 di imposte (3%), rispetto a tassazioni che in molti paesi europei superano il 30-40%.

Durata del regime agevolato

Il regime fiscale è concesso per un periodo di 10 anni consecutivi ed è rinnovabile. Cessa di produrre effetti in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. In caso di inadempienza, il beneficiario ha 90 giorni per regolarizzare la propria posizione prima della revoca.

Procedura passo dopo passo

  1. Preparazione dei documenti — Raccogliere tutti i documenti necessari (vedi sezione documentazione). Aprire un conto corrente presso una banca sammarinese e depositare il patrimonio richiesto.
  2. Presentazione della domanda — Depositare la domanda al Dipartimento Affari Esteri e versare il diritto erariale di istruzione pratica di €1.000. La domanda include tutti gli allegati documentali.
  3. Esame della domanda — Il Dipartimento Affari Esteri trasmette la domanda alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, che delibera entro 120 giorni. La decisione è insindacabile.
  4. Esito e documentazione finale — In caso di esito positivo, il Dipartimento comunica la concessione e richiede: copia dell’atto di compravendita o del contratto di affitto, e dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica.
  5. Iscrizione anagrafica — Il Dipartimento Affari Esteri trasmette i dati all’Ufficio di Stato Civile per l’iscrizione nei Registri della popolazione residente. La Gendarmeria avvia le verifiche. L’Ufficio Tributario viene informato per i controlli fiscali annuali.

Permesso provvisorio: in attesa del completamento dell’iter, è possibile ottenere un permesso di soggiorno provvisorio della durata massima di 6 mesi (Art. 16-quinquies), per potersi trasferire nella Repubblica prima della formalizzazione.

Documentazione richiesta

Allegati alla domanda

  • a) Copia di documento valido per l’espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda
  • b) Contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati, oppure contratto preliminare di locazione, sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza
  • c) Certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti (o documenti equivalenti)
  • d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: cittadinanze possedute, luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, assenza di condanne penali, assenza di carichi penali pendenti, regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese
  • e) Documentazione che dimostri risorse sufficienti al mantenimento proprio e dei familiari
  • f) Documentazione relativa all’apertura di un conto corrente presso un istituto di credito sammarinese

Estensione ai familiari

È possibile estendere la residenza ai seguenti familiari (Art. 16, comma 3-bis):

  • Coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio
  • Figlio di età non superiore a 25 anni, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, a carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio. Nel caso di minori, è necessario il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione giudiziaria
  • Figlio disabile legittimo, naturale o adottivo, a carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento

I familiari non sono computati nel limite annuale delle 249 residenze.

Vincoli e limitazioni (primi 10 anni)

Fino al consolidamento della residenza (10 anni dall’iscrizione), il titolare e i richiedenti secondari:

  • Non possono accedere a rapporti di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato e in enti partecipati dallo Stato
  • Non hanno diritto a provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche legate alla residenza, né al contributo per l’edilizia sovvenzionata (L. 44/2015)
  • Sono tenuti ad assumere a proprio carico i costi dell’assistenza sanitaria nelle modalità stabilite dall’Istituto Sicurezza Sociale

Consolidamento dopo 10 anni

Trascorsi 10 anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza atipica pensionati si intende consolidata: cessano tutti i divieti, obblighi e vincoli e si applicano le norme generali in materia di residenza. Il consolidamento si estende anche ai familiari.

Cause di revoca

  • Violazione dei doveri previsti dalla legge
  • Dichiarazioni false o documenti contraffatti (revoca immediata + sanzioni penali)
  • Omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva — 90 giorni per regolarizzare
  • Mancato rinnovo dell’assicurazione sanitaria — 90 giorni per regolarizzare
  • Ricorrenza delle condizioni ostative dell’Art. 17 (condanne, sicurezza pubblica ecc.)

La revoca o decadenza dal regime precludono la possibilità di presentare una nuova richiesta.

Domande frequenti

Devo per forza comprare casa a San Marino?

No. È sufficiente un contratto di locazione. L’importante è disporre di un alloggio nel territorio della Repubblica, sia in proprietà che in affitto.

I €300.000 di patrimonio devono restare vincolati?

Il patrimonio mobiliare deve essere detenuto nel sistema bancario sammarinese e deve essere dimostrabile per tutta la durata della residenza. Non si tratta di un deposito vincolato come nella residenza elettiva, ma la disponibilità deve permanere.

Posso lavorare a San Marino con la residenza pensionati?

Non è possibile avere rapporti di lavoro dipendente nel settore pubblico allargato. Per altre forme di attività (lavoro autonomo, imprenditoriale), la legge non le vieta esplicitamente ma il regime è pensato per redditi da pensione. Consigliamo di verificare con un consulente.

Il regime fiscale al 6% è definitivo o può scadere?

Il regime è concesso per 10 anni consecutivi e può essere rinnovato. Dopo il consolidamento della residenza (10 anni), cessano i vincoli ma il regime fiscale può continuare se rinnovato.

Se sono ex funzionario di un organismo internazionale, cosa cambia?

Se hai ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e il tuo reddito annuo è di almeno €100.000 lordi, l’aliquota scende dal 6% al 3%. Tutti gli altri requisiti restano invariati.

Sono un pensionato extra-UE. Posso fare domanda?

La legge prevede che i paesi ammessi siano UE e Svizzera, più quelli “individuati con apposito regolamento del Congresso di Stato”. È quindi possibile che il tuo paese sia stato incluso: verifica contattando il Dipartimento Affari Esteri o un consulente locale.

Quanto tempo ci vuole dall’invio della domanda?

La Commissione Consiliare delibera entro 120 giorni dalla ricezione della domanda completa. In attesa, è possibile richiedere un permesso di soggiorno provvisorio di 6 mesi per iniziare a trasferirsi.

Posso portare la mia famiglia?

Sì. La residenza può essere estesa al coniuge (non separato), ai figli sotto i 25 anni a carico (non coniugati/conviventi), e ai figli disabili a carico. I familiari estesi non contano nel limite annuale delle 249 residenze.

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Nota importante: questa guida ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza legale. I contenuti si basano sull’Art. 16-quater della Legge 28 giugno 2010 n.118 (testo coordinato aggiornato al 3 giugno 2025) e sulla Legge 28 aprile 2025 n.64. La normativa può essere soggetta a ulteriori modifiche. Per la valutazione del caso specifico si consiglia di rivolgersi a un professionista abilitato in diritto sammarinese o al Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

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