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Il Governo e Metodi di Elezioni di San Marino
Sigle internazionalmente riconosciute: RSM - SM - SMR – SO
Tipo di Stato: Repubblica
Capitale: San Marino
Divisioni Amministrative: le nove Giunte di Castello e relativi Capitani di Castello sono elette dai rispettivi abitanti,
cittadini residenti, con elezioni amministrative ogni 5 anni,
secondo la Legge 24 Febbraio 1994 n.22.
I Castelli sono: Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino,
San Marino, Serravalle.
Capi di Stato:
Due Capitani Reggenti eletti ogni 6 mesi, 1° Aprile, 1° Ottobre.
Sistema elettorale:
il popolo elegge il Parlamento (Consiglio Grande e Generale) esso elegge, a sua volta, i Capitani Reggenti per un periodo di 6 mesi;
essi presiedono le sedute del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, del Consiglio dei XII e rappresentano ufficialmente
la Repubblica in qualità di Capi di Stato.
Organo Legislativo:
Consiglio Grande e Generale, Parlamento, sistema unicamerale.
Il popolo elegge 60 membri del CGeG con il sistema proporzionale.
I candidati eleggibili sono da scegliersi solo fra quelli indicati nelle liste dei rispettivi partiti politici partecipanti alle elezioni.
Il Parlamento si rinnova di norma ogni 5 anni, ad esso sono assegnati compiti legislativi, giurisdizionali e amministrativi; elegge i Capitani Reggenti,
il Congresso di Stato, il Consiglio dei XII, le Commissioni Consiliari; i Sindaci di Governo; ratifica i trattati con altri Stati; esercita il diritto di grazia ed amnistia conferisce
la cittadinanza, approva i bilanci. Il Parlamento viene diviso in 5 Commissioni Consiliari permanenti (Legge 21 marzo 1995 n. 45) composte da 15 Consiglieri ciascuna, che esaminano, propongono,
discutono nuove leggi, che sottopongono all'approvazione del CGeG.
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